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Legge 5 Marzo 1990, n. 46 SOMMARIO Art. 1, Ambito di applicazione Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti
relativi agli edifici adibiti ad uso civile: 1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento
e alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 tutte le imprese,
singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte
di cui al R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni
ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di
cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443. ART. 3 - REQUISITI TECNICO - PROFESSIONALI 1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 2, comma 2, sono
i seguenti: ART. 4 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI 1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato
per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato.
Per tutte le altre imprese è espletato da una commissione nominata
dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali
un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in
rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza
degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri
designati dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative
a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate
dalla presente legge; la commissione è presieduta da un docente
universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto
tecnico industriale di ruolo di materia tecnica. ART. 5 - RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI 1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali,
previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, alla commissione provinciale per l'artigianato,
coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno
un anno nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla L.
8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione
degli impianti di cui all'art. 1. ART. 6 - PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI 1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti
di cui ai commi 1, lett. a), b), c), e) e g), e 2 dell'art. 1 è
obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti
negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze. ART. 7 - INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI 1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a
regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a
regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme
tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del
Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di
quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si
considerano costruiti a regola d'arte. ART. 8 - FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI NORMAZIONE TECNICA 1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) per l'attività
di ricerca di cui all'art. 3, terzo comma, del D.L. 30 giugno 1982,
n. 390, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 1982, n. 597,
è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui
all'art. 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI. ART. 9 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a
rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli
impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7. Di tale
dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice
e recante i numeri di partita Iva e di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione
contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto,
il progetto di cui all'art. 6. ART. 10 - RESPONSABILITA' DEL COMMITENTE O DEL PROPRIETARIO 1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 2. ART. 11 - CERTIFICATO DI ABITABILITA' E DI AGIBILITA' 1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti. ART. 12 - ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E CANTIERI 1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio
del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'art.
10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di
cui all'art. 1. ART. 13 - DEPOSITO PRESSO IL COMUNE DEL PROGETTO, DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' O DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO 1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lett. a, b,
c, e e g, e 2 dell'art. 1 vengano installati in edifici per i quali
è già stato rilasciato il certificato di abitabilità,
l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni
dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto
e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo
degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento
di attuazione di cui all'art. 15. 1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità
degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa
vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali
dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della
collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive
competenze, di cui all'art. 6, comma 1, secondo le modalità stabilite
dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15. ART. 15 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
è emanato, con le procedure di cui all'art. 17 della L. 23 agosto
1988, n. 400, il regolamento di attuazione (2). Nel regolamento di attuazione
sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione
del progetto di cui all'art. 6 e sono definiti i criteri e le modalità
di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità
tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione
tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza. 1. Alla violazione di quanto previsto dall'art. 10 consegue, a carico
del committente o del proprietario, secondo le modalità previste
dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa
da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre
norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste
dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa
da lire un milione a lire dieci milioni. ART. 17 - ABROGAZIONE E ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI E REGIONALI 1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge. ART. 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'art.
15 sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di trasformazione,
di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 le
imprese di cui all'art. 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire
gli impianti secondo quanto prescritto dall'art. 7 ed a rilasciare al
committente o al proprietario la dichiarazione di conformità
recante i numeri di partita Iva e gli estremi dell'iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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